IL RETTORE
  Visto lo  statuto del  Politecnico di  Milano, emanato  con decreto
rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista   la  legge   19  novembre   1990,  n.   341,  e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale e' stata
definita  la tabella  XLV/6 relativa  ai nuovi  ordinamenti didattici
delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di
ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione;
  Viste le  deliberazioni con le  quali le autorita'  accademiche del
Politecnico di Milano hanno recepito il riordinamento delle scuole di
specializzazione  dei  settori  sopra   citati  in  adeguamento  alla
predetta tabella;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento
didattico d'Ateneo,  ai sensi  dell'art. 11  della legge  19 novembre
1990, n. 341,  rimangono in vigore le  disposizioni sugli ordinamenti
didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano approvato
con  regiodecreto  20  aprile  1939,   n.  1028,  con  le  successive
modificazioni;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica "autonomia  didattica  -  regime
transitorio" del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto del  Politecnico di Milano, approvato  con regio decreto
20  aprile  1939,  n.  1028,  con  le  successive  modificazioni,  e'
ulteriormente modificato come di seguito specificato.
                               Art. 1.
  Al titolo VII - facolta' di ingegneria e di architettura - capitolo
XIV  -   concernente  le  scuole  di   specializzazione  facolta'  di
ingegneria gli articoli 204, 205, 206,  207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217 e  218 relativi alle norme comuni alle scuole
di  specializzazione della  facolta' di  ingegneria sono  soppressi e
sostituiti dal  seguenti articoli  con il conseguente  scorrimento di
quelli successivi.